Dura Lex, sed Lex
di Michele Nogara
Vorrei introdurre questo tipo di informazione, periodicamente. “Dura Lex, sed Lex”, letteralmente “dura legge, ma legge” che sostanzialmente è una regola di diritto della tradizione scolastica, con cui si afferma la necessità morale di piegarsi a una legge, anche se dura.
Per coloro che trattano alimenti evidentemente la lettura delle sentenza diventa un utile spunto per migliorare le proprie prassi ed evitare che si incorra in pericolose condanne penali.
Vicenda giudiziaria e simili circostanze
Vorrei parlare della sentenza di Cassazione penale, n. 50348 del 12 dicembre 2019 (udienza del 25 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962):
“Il commerciante che detenga per la vendita prodotti alimentari di ignota provenienza risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 in quanto in
cattivo stato di conservazione”. Si tratta della vicenda giudiziaria di un esercente condannato ai sensi della disposizione succitata per avere messo in commercio 18 kg di salsicce di
cinghiale senza indicare la provenienza delle carni utilizzate per la loro produzione.
Tale circostanza è riscontrabile anche in numerose attività di ristorazione ove vige la prassi di recuperare gli sfidi delle carni e assemblare salsicce che vengono poi utilizzate per alcuni giorni successivi alla loro preparazione. Tale prassi determina una forte analogia con la sentenza in questione.Rintracciabilità dell’alimento
La rintracciabilità dell’alimento, come prevista dal Regolamento CE 178/2002, permettere il ritiro/richiamo del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e a individuare la fonte originaria del rischio. Il 15° considerando del Regolamento CE 853/2004 sancisce che: “La rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi”. L’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006 prevede una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni dell’articolo 18 del Regolamento CE 178/2002, dedicato appunto alla ”rintracciabilità”.
È pertanto una sentenza molto particolare in quanto viene applicato il principio che la mancata rintracciabilità di un ingrediente viene interpretata, come già avvenuto in passato,
come la commistione del reato legato alla “conservazione” dell’alimento stesso.
Violazione dell’“ordine alimentare”
Così le parole della sentenza: vi è stata, dunque, una violazione del cosiddetto “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione, che involgono anche le regole sulla tracciabilità del prodotto (la rintracciabilità degli alimenti è uno strumento imposto dal legislatore europeo, quale elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi, in via generale per tutti gli alimenti, con il Regolamento CE 178/2002 e per gli alimenti di origine animale, con il Regolamento CE 853/2004). E tale violazione è sufficiente a integrare il reato in questione, perché non è necessario, a tal fine, che vi sia un effettivo “danno alla salute”.
È bene che ogni preparazione che venga conservata in frigorifero/cella/freezer sia correttamente identificata mediante l’apposizione di un etichetta dove viene indicata la data di conservazione e, dove utile, la data di preparazione, che permetta quindi di attribuire alle materie prime utilizzate una definita origine.
IN SINTESI
– Non fornire evidenza di gestire la rintracciabilità degli alimenti può essere oggetto di condanna penale e non solo di infrazione amministrativa.
– Ogni alimento conservato nelle dotazioni frigorifere deve essere identificato e identificabile.