Titolo 1 – Costituzione e scopo

Art. 1

È costituita, con sede in Milano, presso la Tuttopress Editrice S.r.l., corrente in Via Oldofredi 41, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Food & Beverage Manager – A.I.F.B.M.” Essa è disciplinata dal presente Statuto e, in mancanza, dal Codice Civile.

Art. 2
Dell’associazione possono far parte i Food & Beverage Manager (F&BM) delle catene alberghiere e degli alberghi in generale, nonché di tutte le catene della ristorazione e tutti coloro che conoscono e studiano i problemi relativi alle politiche d’acquisto, vendita e somministrazione di prodotti food & beverage del settore Ho.re.ca.
Finalità precipua dell’associazione è quella di elevare il livello ed il prestigio professionale dei F&BM, nonché di contribuire al costante aggiornamento e alla crescita professionale della categoria.
È escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentiti benefici economici.
L’associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico. Essa, tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, potrà adoperarsi anche presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela della dignità e professionalità dei F&BM e potrà inoltre attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare i legittimi interessi dei F&BM, anche promovendo le azioni di cui all’art. 2601 del Codice Civile.

Art. 3
Per facilitare il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione, in particolare, potrà:
a) intraprendere iniziative dirette alla valorizzazione dell’attività e dell’immagine degli associati, anche attraverso l’adozione di norme deontologiche;

b) organizzare visite guidate, educational e quant’altro necessario per gli associati, al fine di migliorarne il livello professionale e consentire loro un aggiornamento dell’offerta commerciale dei prodotti alimentari per la ristorazione delle strutture in cui operano;

c) allacciare e mantenere i contatti con consimili associazioni estere con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze legate alle esperienze professionali degli iscritti;

d) istituire un apposito albo di F&BM,capace di indirizzare gli operatori di settore verso professionisti di sicuro affidamento e prestigio. Viene demandato al consiglio direttivo il compito di determinare le modalità di formazione e tenuta di tale albo;

e) al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 3, l’Associazione svolge tutte le azioni che si dimostrano utili ed efficaci, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– organizzare incontri, convegni, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, concernenti tematiche la cui conoscenza sia ritenuta indispensabile alla formazione professionale e manageriale dei Soci;

– effettuare, anche tramite proprie società, corsi di base, di perfezionamento e manageriali, eventualmente in collaborazione con enti specializzati ed universitari;

– promuovere studi e ricerche nei settori di interesse dei Soci e delle aziende, private e pubbliche, compatibili con le finalità dell’Associazione;

– promuovere rapporti con enti ed associazioni interessati al settore, sia nazionali che esteri, aderendo altresì ad organizzazioni nazionali ed internazionali specifiche del settore e/o complementari;

– costituire e/o partecipare ad altri enti ed associazioni che perseguano finalità affini e complementari;

– svolgere opera di informazione e di divulgazione attraverso la pubblicazione di studi, monografie e risultati di ricerche mirate, anche attraverso l’invio gratuito e/o a prezzi agevolati di riviste economiche specializzate e non nel settore degli approvvigionamenti;

– qualificare il livello professionale degli associati mediante il rilascio di attestati specifici;

– costituire e/o partecipare ad idonei istituti diretti a fornire agli associati e non, servizi di assistenza e consulenza generale e/o specifica nei settori dell’approvvigionamento, gestione materiali, distribuzione e logistica, supply management (gestione della fornitura) e facility management, sottoscrivendo eventualmente, in tutto o in parte, il capitale sociale di società commerciali costituite e costituende per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità;

– fornire agli associati le informazioni disponibili relative a fonti e a modalità di approvvigionamento di materiali e di servizi;

– promuovere ed approfondire le conoscenze tecniche del settore al fine di costituire una fonte di utili informazioni disponibili per i Soci;

– svolgere ogni altra attività affidata dall’Assemblea degli associati, anche di tipo ricreativo e sportivo, coerente con le finalità dell’Associazione.

Titolo 2 – I soci

Art. 4

L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, aventi diritto di voto:
a) Fondatori.

b) Effettivi.
F&B Manager, operanti in strutture alberghiere e ristorative.
Sono ammessi anche chef, maître, sommelier, barmen e titolari di strutture alberghiere o ristorative che, nello svolgimento della propria attività, ricoprono di fatto il ruolo di F&BM.
Esistono, altresì le seguenti categorie che, pur non rivestendo le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, possono associarsi, ma senza alcun diritto di voto.

c) Aspiranti.
Giovani leve di scuole e atenei della ristorazione e dei servizi turistici che durante i suddetti percosi di formazione si siano distinti per capacità e attitudine nel settore della ristorazione.

d) Sostenitori.
Imprese operanti nella produzione e nella fornitura di prodotti F&B che forniscano un contributo, culturale, economico o di sponsorizzazione ad AIFBM al di là della normale quota di iscrizione.

e) Onorari.
Soci onorari sono coloro che, per chiara fama, capacità ed esperienza, abbiano con successo operato nel settore o che abbiano dato lustro all’associazione per il suo sviluppo socio/culturale.

f) Benemeriti.
Persone che in passato abbiano ricoperto un ruolo istituzionale all’interno di AIFBM o pensionati che nella loro vita professionale abbiano ricoperto il ruolo di F&B manager.

Art. 5
L’assunzione delle varie qualifiche di socio sono stabilite dal regolamento la cui formulazione è demandata ai sensi dell’art. 17 al consiglio direttivo, unico organo competente all’ammissione dei soci. Possono associarsi coloro che operano o hanno operato nel settore acquisti/economato F&B, la cui esperienza possa essere comprovata. Possono essere iscritti nella categoria degli aspiranti F&BM coloro che svolgono l’attività descritta nell’articolo precedente e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere iscritti nella categoria del soci sostenitori coloro che presenteranno apposita richiesta scritta al consiglio direttivo che delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e che fisserà inoltre le quote annuali per tali categorie di soci. La qualifica di socio sostenitore può essere assunta anche da società o associazioni, fermo restando che l’adesione ha in ogni caso un carattere assolutamente volontario e comporta l’accettazione dei principi ispiratori contenuti nel presente statuto, salvo per coloro che rientrano nelle categorie di cui alle lettere c), d), e), f) ex art. 4.

Art. 6
La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale entro i limiti fissati e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio, sia del singolo socio che dell’associazione. Il consiglio direttivo può depennare dall’elenco dei soci coloro che non esercitano più l’attività prevista dall’art.2.

Art. 7
La quota sociale deve essere versata ogni anno entro e non oltre il 31 gennaio di ogni esercizio sociale. Le dimissioni devono essere comunicate entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota sociale non è trasmissibile in nessun caso, neppure per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 8
Tutti i soci hanno il dovere di uniformarsi alle delibere adottate dagli organi competenti.

Art. 9
Gli associati saranno muniti di una tessera, nella quale sarà specificata la qualifica, e di un distintivo sociale. I soci saranno altresì autorizzati a detenere ed esporre il logo (o le insegne) dell’associazione in tutte le loro forme, quale simbolo di professionalità e di garanzia di qualità del servizio, che verrà rilasciato di anno in anno all’atto del rinnovo. Qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto associativo venga a cessare, le insegne dovranno obbligatoriamente essere ritirate all’associato e non potrà più, per alcun motivo, essere esposto.

Titolo 3 – Organi sociali e loro funzioni

Art. 10

Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
1. Assemblea dei soci
2. Consiglio direttivo
3. Presidente e eventuali vice presidenti
4. Segretario
5. Tesoriere
6. Eventuale Collegio dei probiviri
7. Organo di revisione

Art. 11
L’assemblea dei soci è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal presidente in seguito a delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l’anno. La convocazione, con lettera o con altra forma di comunicazione scritta, deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di effettuazione: l’invio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con gli oggetti da trattare.
L’assemblea approva annualmente il bilancio.
Essa è validamente costituita quando vi sia presente almeno la metà dei soci effettivi.
Trascorsa un’ora da quella fissata, l’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea, la quale è presieduta dal presidente dell’associazione o da delegato del consiglio e con parere favorevole dell’assemblea dei soci, sono prese a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni concernenti il bilancio e quelle concernenti le responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto al voto. L’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.
Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto solo i soci effettivi e i fondatori in regola con il pagamento delle quote sociali per l’esercizio corrente. Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio avente egli pure il diritto di intervenire all’assemblea. Ogni socio non potrà cumulare più di 20 deleghe. Non possono essere delegati coloro i quali rivestono qualsiasi carica sociale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e al codice civile.
L’associazione delibera con le seguenti maggioranze:
1. I° convocazione: maggioranza assoluta dei soci fondatori e dei soci effettivi
2. II° convocazione: maggioranza assoluta dei presenti
3. Delibere per modifiche statutarie e/o scioglimento dell’associazione: maggioranza assoluta dei soci fondatori e dei soci effettivi, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) soci F&BM esclusi gli aspiranti, eletti dalle sezioni secondo i criteri più oltre specificati. Il consiglio direttivo viene eletto dai soci effettivi e dai soci fondatori, i quali sono anche gli unici titolari dell’elettorato passivo. Il consiglio si riunisce una volta ogni 6 mesi e ogni qualvolta il presidente od almeno un terzo dei suoi membri lo ritenga opportuno.
Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i soci fondatori, salva rinuncia espressa.

Art. 13
Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente, gli eventuali vice presidenti ed il tesoriere. Nomina anche il segretario che potrà essere scelto anche fra i non soci. Le elezioni di cui sopra avvengono con votazione palese, a maggioranza assoluta. Il consiglio può eleggere per acclamazione anche un presidente onorario.

Art. 14
Il consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l’amministrazione dell’associazione. Esso determina le quote sociali e delibera le spese ed i provvedimenti di qualunque specie necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Delibera sul modo d’impiego dei fondi sociali, autorizza le azioni giudiziarie di qualunque specie ed in qualunque sede ed ha facoltà di compromettere in arbitrati e transigere. In generale il consiglio è investito di tutti i poteri non espressamente riservati all’assemblea dei soci.

Art. 15
Il consiglio è presieduto dal presidente dell’associazione e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, il presidente ha voto decisivo. Esso è convocato dal presidente con avviso inviato al domicilio di ciascun consigliere almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione sarà fatta a mezzo di telegramma, ovvero fax, ovvero messaggio di posta elettronica inviato almeno 3 giorni prima.

Art. 16
Al consiglio direttivo è demandato il compito di redigere un eventuale regolamento che, in conformità al presente statuto, disciplini le norme per l’elezione degli organi sociali, per l’assunzione delle varie qualifiche di socio e per il funzionamento della vita associativa.

Art. 17
Il consiglio compila annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea dei soci insieme alla relazione del consiglio. L’esercizio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18
Senza attendere la relazione annuale, con domanda diretta al consiglio e firmata da almeno un quinto dei soci, questi possono chiedere in qualsiasi momento la presentazione della situazione amministrativa all’assemblea dei soci, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Art. 19
Tutte le cariche sociali durano 3 esercizi e sono rieleggibili.

Art. 20
Il presidente, o in caso d’impedimento i vice presidenti, rappresentano legalmente l’associazione, tanto in giudizio che di fronte a terzi. Possono, altresì, essere conferite deleghe ad altri membri del consiglio direttivo per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21
Il tesoriere è tenuto a rendere annualmente i conti al presidente ed al consiglio ed a predisporre annualmente un conto consuntivo.

Art. 22
L’eventuale collegio dei probiviri è composto da 3 membri scelti tra i soci sostenitori ed onorari dell’associazione, che possono essere rieletti. I probiviri sono eletti dall’assemblea con le stesse modalità previste per la nomina del consiglio direttivo.

Art. 23
L’organo di revisione dei conti può essere monocratico o composto da tre membri effettivi e può essere rieletto. L’organo di revisione esercita la funzione di controllo normale di ogni collegio sindacale in rapporto alla cassa, al bilancio e alla verifica di tutto quanto concerne il movimento contabile dell’associazione. L’organo di revisione è eletto con le stesse modalità del consiglio direttivo.

Art. 24
Le cariche sociali sono gratuite. Il consiglio direttivo potrà però disporre adeguati rimborsi spese per ogni prestazione svolta dai propri membri a favo- re dell’associazione. Il consiglio direttivo potrà inoltre assumere tutto il personale impiegatizio e d’ordine per lo svolgimento dello scopo sociale alle condizioni, obblighi e diritti previsti nei relativi contratti nazionali di lavoro.

Art. 25
In caso di decesso o di dimissione di uno dei membri degli organi collegiali si procederà a nuova elezione secondo quanto previsto dal regolamento.

Titolo 4 – Patrimonio

Art. 26

Il patrimonio sociale è costituito dalle oblazioni, dalle quote di associazione determinate ogni anno dal consiglio, dai contributi volontari dei soci sostenitori o di altri, nonché dei beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno pervenire all’associazione per donazione o per acquisto. È tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

Art. 27
Ogni attività sociale sarà volta al raggiungimento delle finalità degli scopi previsti dagli art. 2 e 3 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell’associazione, liquidate le eventuali passività, le attività residue verranno devolute ad opere di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996.
F.to Roberto Santarelli
F.to Fabio Santarelli
F.to Silvano Rusmini
F.to Giovanni De Marchi notaio