TASSA DI SOGGIORNO: DEPENALIZZAZIONE DELL’OMESSO VERSAMENTO

di Andrea Scarpellini e Mattia Miglio

#hotel #norme #sanzioni

Tempo di lettura: 3 minuti

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO? ECCO LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Alcuni recenti interventi legislativi concernenti la cosiddetta imposta di soggiorno, nota anche come “tassa di soggiorno”, oltre a uniformare l’interpretazione giurisprudenziale, hanno definitivamente chiarito che non costituisce più reato l’omesso versamento di tale tassa da parte dell’albergatore. La depenalizzazione vale anche per le condotte passate, anche qualora già contestate.

TASSA DI SOGGIORNO

È un tributo locale dovuto dagli ospiti che alloggiano nelle strutture ricettive di un  Comune. L’albergatore riscuote dall’ospite il contributo e provvede a versarlo periodicamente all’ente pubblico.

L’imposta è finalizzata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo (anche quelli a sostegno delle strutture ricettive)
  • interventi di manutenzione
  • recupero dei beni culturali ed ambientali locali
  • relativi servizi pubblici locali

IL QUADRO PRECEDENTE

Sino al 2020, in quanto mero “agente contabile”, l’albergatore era inquadrato come “incaricato di pubblico servizio” e il mancato versamento dell’imposta di soggiorno poteva dare spunto a una contestazione penale (a carico del gestore) per il delitto di peculato (art. 314 c.p.), che prevede la pena da un minimo di 4 anni sino a un massimo di 10 anni e 6 mesi di reclusione.

 

ALBERGATORE:

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Tale situazione è stata modificata nel 2020 (D. L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020). Superando lo status di “agente contabile”, l’albergatore viene ora inquadrato come “sostituto di imposta” e tale modifica porta con sé la conseguente depenalizzazione dell’omesso versamento della tassa di soggiorno; le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno vengono così punite solamente con una sanzione amministrativa (30%per ogni importo non versato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 del D. Lgs. 471/1997).

 

NORMA RETROATTIVA

Da ultimo, il D. L. 146/2021 ha chiarito che la depenalizzazione del mancato versamento dell’imposta di soggiorno vale anche per i fatti anteriori al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del richiamato D. L. 34/2020).

Andrea Scarpellini. Avvocato presso lo Studio Villa Roveda Associati. Laureato in Giurisprudenza e in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 26/2/2009 al n. 944 e abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza in società di consulenza di rilevanza internazionale (Arthur Andersen, Ernst & Young) e in primari studi legali. È esperto di diritto penale.

Mattia Miglio. Avvocato presso lo Studio Villa Roveda Associati. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È Iscritto all’Albo degli avvocati di Milano dal 2013 al n. 31540. Si occupa di diritto penale dell’economia e dei profili concernenti la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Condividi il post

Articoli correlati

Carrello chiudi